Considerata la razionalità del reale in atto pare maturo il tempo di aggiungere ai reati penali anche l’istigazione all’omicidio oltre che l’istigazione al suicidio. A parte il fatto che da un’attenta analisi potrebbe emergere che il numero dei casi della prima specie sia molto più elevato della seconda, tra i due reati c’è però una differenza non irrilevante: nel primo caso è possibile raccogliere la testimonianza della vittima (chi è stato spinto a compiere l’omicidio), mentre nel secondo non lo è, ciò che a rigor di logica (e quindi irraggiungibile per la società pressapochista) dovrebbe essere decisivo nella formulazione della sentenza in quanto nessuno a parte la vittima può riferire con certezza (a meno di non basare le sentenze sui romanzi cosa che per altro non stupirebbe) se il motivo reale per il quale uno si è tolto la vita sia da attribuire ad altra persona (cosa poi ciò significhi di concreto è materia per gli esteti della comunicazione, quegli asini che sostengono come le giovani donne siano costrette dagli uomini ad ubriacarsi per fare sesso).